Art. 16.

      1. Dopo l'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n.   354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 55-bis. - (Misure alternative alla detenzione per condannati infermi di mente). - 1. Nei confronti dei condannati infermi di mente sono applicabili le misure alternative alla detenzione, che vengono loro concesse e revocate quando si verifichino le condizioni previste dagli articoli 47, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies, 47-sexies, 48, 50, 50-bis, 51, 51-bis, 51-ter, 52, 54 e 55. Anche nel corso delle misure alternative alla detenzione i condannati sofferenti di disturbi psichici devono sottoporsi alle cure e alle prescrizioni disposte dal medico nel piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica di cui all'articolo 13-bis. Il sottrarsi alle cure e ai controlli medici, senza giustificato motivo, comporta la revoca della misura alternativa applicata».